Statuto

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 1 Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Sociopsicopedagogica e Criminologica E.T.S.” in forma abbreviata “A.SPPe.C. E.T.S.”. L’ Associazione è iscritta nel registro Unico nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

 

L’Associazione è regolata dal presente statuto (e da eventuali regolamenti interni).

 

ART. 2 Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale delle attività di cui alle lettere d, h, i, l, w dell’art. 5, comma 1, del D.L.gs. 117/2017, e precisamente le attività aventi ad oggetto:

– educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione e diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

– formazione extra-scolastica,  finalizzata  alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione del  bullismo  e  al  contrasto   della   povertà educativa;

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 della D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In particolare l’Associazione si propone il perseguimento dei seguenti fini sociali:

– erogare servizi alla persona volti all’incentivazione di attività socio-educative, ricreative (anche di tipo bio-energetico), e di vario genere sempre affini allo scopo sociale dell’Associazione e quindi inerenti la qualità della vita, il rispetto e la valorizzazione del Sé e delle relazionalità ritenute significative. Tali servizi potranno essere erogati in forma individuale o di gruppo relativamente a tutti i target presenti sul territorio;

– offrire un servizio di consulenza e di intervento per prevenire e sostenere il disagio sociopsicopedagogico e criminologico nel singolo, nella coppia, nella famiglia, in gruppi variamente formati contemplando tutti i target d’età e i diversi contesti di problematicità;

– promuovere progetti di carattere sociopsicopedagogico e criminologico nell’ambito di scuole pubbliche e private, di istituti penitenziari, case famiglia ed enti di vario genere, pubblici o privati, allo scopo di incentivare un percorso educativo allargato che coinvolga ragazzi, insegnanti, famiglie, operatori sociali, penitenziari, territoriali, ecc.;

– erogare attività socio-educative rivolte al sostegno e recupero scolastico;

– attivare sportelli informativi e di raccordo istituzionale rivolti alla diffusione contenutistica e alla gestione di servizi presenti sul territorio o di utilità per il territorio inerenti diverse aree quali le adozioni nazionali ed internazionali, il mobbing, l’handicap, le dipendenze, l’immigrazione, ecc.;

– promuovere, organizzare e gestire incontri, conferenze, dibattiti, corsi e seminari a contenuto formativo e/o divulgativo; corsi professionali e di aggiornamento, Master e simili, workshop, laboratori inerenti i temi di cui l’Associazione si occupa;

– organizzare eventi e attività culturali, sociali e artistiche idonei all’ambito delle proprie attività;

– partecipare a Fiere, convegni ed eventi di vario genere volti alla promozione e diffusione di aspetti sociopsicopedagogici e criminologici aderenti all’attività svolta dall’Associazione;

A tal fine l’Associazione potrà favorire e promuovere le proprie attività utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, realizzando progetti sia in proprio sia in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati.

Nell’assolvimento dello scopo sociale l’Associazione opera direttamente tramite i suoi associati e/o attraverso incarichi a terzi.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, a norma e secondo i limiti dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

 

ART. 3 Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, partecipino e/o collaborino attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.

 

ART. 4 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In caso di accettazione della domanda l’interessato dovrà effettuare formalmente l’iscrizione all’Associazione, versando la quota associativa annuale di iscrizione. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

 

ART. 5 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata, palesando la sua volontà in assemblea o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

L’associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo nei seguenti casi:

– comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell’associazione;

– svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell’associazione;

– inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;

– mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’anno di riferimento della quota associativa.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.

 

ART. 6 Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea degli associati;
  2. b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) l’Organo di Controllo.

 

ART. 7 Assemblea degli Associati

  1. A) Funzioni

L’assemblea degli associati:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;

– approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;

– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

– approva i regolamenti;

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;

– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

  1. B) Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

  1. C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

  1. D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

  1. E) Maggioranze

L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

ART. 8 Consiglio Direttivo

  1. A) Funzioni

È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;

– convocare l’Assemblea degli associati;

– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;

– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;

– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

– promuovere e organizzare gli eventi associativi;

– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

  1. B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati enti o persone fisiche e durano in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. Gli Enti associati, in caso di loro nomina a membri del Consiglio Direttivo, saranno rappresentati in seno al Consiglio dal loro legale rappresentante pro-tempore.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;

– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede, se lo ritiene necessario, anche alla nomina in seno ad esso di un Segretario e di un Tesoriere specificandone le funzioni.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

  1. C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

  1. D) Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

  1. E) Segretario Generale e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo provvede anche alla nomina di un Segretario Generale e di un Tesoriere.

Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall’Associazione.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’Associazione ed alla gestione del patrimonio.

Egli:

– riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;

– provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;

– gestisce i rapporti dell’Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l’apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti di assegni;

– su espressa delega del Consiglio Direttivo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, con o senza garanzie, assume mutui anche di credito fondiario da qualsiasi Istituto e stipula contratto di apertura di Credito bancario, di anticipazione e di sconto.

 

ART. 9 Presidente dell’Associazione e Consiglieri Delegati

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare al Vicepresidente o a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri lo svolgimento di una o più attività conferendogli i relativi poteri di rappresentanza.

 

ART. 10 Organo di Controllo

  1. A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. B) Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

 

ART. 11 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

ART. 12 Patrimonio dell’Associazione

  1. A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

  1. B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

 

ART. 13 Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

 

ART. 14 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

 

ART. 15 Disposizioni generali – rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme relative alle associazioni presenti nel codice civile, nel D.P.R. 917/1986, ed in particolare all’art. 148 dello stesso, oltreché nelle altre leggi e nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.